Gruppo 3: Feste
Aggiornato il 17 luglio 2023
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Le soluzioni alternative agli errori noti potrebbero applicarsi a quest'area delle istruzioni.
Inserire il nome completo e l'indirizzo dell'ultimo venditore dei beni prima della loro importazione nell'Unione (come definito dall'articolo 128 del Reg. UE n. 2015/2447).
Inserire il nome completo e l'indirizzo dello speditore che agisce come "esportatore" nell'ambito degli scambi con i territori fiscali speciali o con i territori con cui l'UE ha formato un'unione doganale. Lo speditore è l'ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio in cui le merci devono essere rilasciate.
Inserire il nome completo e l'indirizzo della persona che consegna la merce come previsto nel contratto di trasporto dal mandante del trasporto.
Il Dato (DE) 3/1 deve essere sempre completato con il Nome e l'Indirizzo dell'Esportatore. DE 3/2 non è obbligatorio in nessun caso.
DE 3/1 deve essere compilato solo a livello di intestazione.
DE 3/1 viene utilizzato per dichiarare il nome, l'indirizzo e il codice postale dell'esportatore. Se il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) citato nel DE 3/2 è riconosciuto dal Servizio di dichiarazione doganale (CDS), non è necessario compilare il DE 3/1.
Si prega di notare che i dettagli dello speditore/esportatore (ex casella 2) sono ora coperti da 6 diversi elementi di dati nel CDS.
Inserisci il nome completo e l'indirizzo dell'esportatore, compreso il codice postale. Se un Paese non utilizza un codice postale o un codice equivalente (ad esempio, il codice postale degli Stati Uniti), inserisci "NA" in questa sezione dell'elemento dati.
Se nell'esportazione delle merci verso l'UE sono coinvolti più di due soggetti, viene indicato come Esportatore l'ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nell'Unione. L'ultimo venditore è la persona che ha venduto per ultima la merce prima della sua introduzione nel territorio doganale dell'Unione.
Ad esempio: una società statunitense acquista beni in Cina e poi li vende a una società britannica. Le merci vengono spedite direttamente dalla Cina al Regno Unito, dove vengono immesse in libera pratica.
L'azienda statunitense è l'ultimo venditore della merce prima che questa venga introdotta nel territorio doganale dell'Unione ed è pertanto indicata come Esportatore.
Nei casi in cui l'art. 128, comma 2, del Reg. UE. 2015/2447, l'esportatore da indicare è il soggetto di paese terzo che vende la merce per l'esportazione durante la procedura di sospensione.
Per le dichiarazioni cartacee deve essere dichiarato un solo esportatore.
Per tutte le altre dichiarazioni:
Se è presente un solo esportatore, i dettagli dell'esportatore devono essere forniti a livello di intestazione. Se c'è più di un esportatore, allora:
Ove detenuto, inserire il numero EORI dell'ultimo venditore dei beni prima della loro importazione nell'Unione (come definito dall'articolo 128 del Reg. UE n. 2015/2447).
Inserire il numero EORI dello speditore che agisce come "esportatore" nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali o territori con cui l'UE ha formato un'unione doganale. Lo speditore è l'ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio in cui le merci devono essere rilasciate.
Se un numero EORI valido citato nel DE 3/2 è riconosciuto da CDS, il DE 3/1 non deve essere completato.
Se nell'esportazione delle merci verso l'UE sono coinvolti più di due soggetti, viene indicato come Esportatore l'ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nell'Unione. L'ultimo venditore è colui che ha venduto per ultimo le merci prima che fossero portate nel territorio doganale dell'Unione.